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Sez. 2, Sentenza n. 1896 del 15/06/1972 (Rv. 358959 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RICONVENZIONALI - PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'AMMISSIBILITA DI RICONVENZIONALI - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358959-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RICONVENZIONALI - PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'AMMISSIBILITA DI RICONVENZIONALI - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*

La pronuncia del giudice sulla ammissibilita o inammissibilita di una o piu riconvenzionali, concretandosi in un provvedimento di carattere ordinatorio, non puo essere considerata pronuncia sulla Competenza, e non puo, pertanto, essere impugnata con l'istanza di regolamento di Competenza, dal cui ambito rimangono escluse tutte le censure relative a qualsiasi questione, sia pure di carattere pregiudiziale, diversa da quella attinente alla Competenza. (Conf 2531'71 mass n 353577).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)