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Sez. 3, Sentenza n. 2531 del 26/07/1971 (Rv. 353577 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PRONUNZIA SULLA AMMISSIBILITA DI UNA DOMANDA RICONVENZIONALE - CARATTERE ORDINATORIO - NON IMPUGNABILITA DI ESSA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1971-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353577-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PRONUNZIA SULLA AMMISSIBILITA DI UNA DOMANDA RICONVENZIONALE - CARATTERE ORDINATORIO - NON IMPUGNABILITA DI ESSA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*

La pronunzia sull'ammissibilita o meno di una domanda riconvenzionale, per essere di carattere ordinatorio, non costituisce una pronunzia sulla Competenza e non e quindi impugnabile con l'istanza di regolamento, dal cui ambito risultano escluse tutte le censure relative a questioni, sia pure pregiudiziali, diverse da quelle di Competenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)