Sez. L, Sentenza n. 5330 del 13/04/2002 (Rv. 553705 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Applicazione ai familiari collaboratori nelle imprese artigiane - Sentenza della Corte Cost. n. 18 del 1995 - Portata - Interpretazione difforme da quella indicata dalla Corte - Nuova rimessione alla Corte della questione - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA
In tema di diritto alla rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338 del 1962, l'unica interpretazione conforme a Costituzione della predetta disposizione, che prevede il versamento della riserva matematica per la costituzione di rendita vitalizia nel caso di omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione, è quella, fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 18 del 1995, che la estende ai familiari coadiuvanti di imprese artigiane, non essendo possibile addivenire ad una interpretazione della norma difforme da quella indicata senza suscitare un dubbio di costituzionalità non manifestamente infondato (con conseguente obbligo di rinvio alla Corte Costituzionale). Con detta interpretazione, peraltro, non si è operata una indiscriminata estensione ai lavoratori autonomi della disciplina dei lavoratori dipendenti, ma si sono individuati nel citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962, quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori che non sono abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sono sottoposti, a tale riguardo, alle determinazioni di altri soggetti (datori di lavoro ovvero titolari di azienda artigiana).
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)