Sez. 1, Ordinanza n. 22070 del 27/06/2026 (Rv. 679093-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Termine lungo ex art. 2947, comma 3, c.c. - Presupposti applicativi - Individuazione - Omessa vigilanza del sindaco sull'operato dell'amministratore - Ammissibilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. (secondo il quale, se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche per quella esercitabile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta e, dunque, anche nei confronti dei sindaci, la cui responsabilità per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori riveste carattere solidale con quella di questi ultimi.
Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2393 bis, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2394 bis, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)