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Sez. L, Ordinanza n. 11694 del 29/04/2026 (Rv. 678730-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - Conseguenze - Obbligo del giudice - Presupposti - Obbligo di motivazione sulla irrilevanza degli elementi a sostegno dell’aggravamento - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678730-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di indennità di accompagnamento, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche alle prestazioni assistenziali, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio; nell'adempimento di quest'obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l'idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall'altro, ove ritenga l'irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale il Tribunale aveva ritenuto insussistente il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento, senza valutare né motivare in ordine alla rilevanza della documentazione sanitaria sopravvenuta dalla quale emergeva l'aggravamento rispetto alle risultanze della c.t.u. svolta in sede di a.t.p.).

Costituzione art. 38, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/1988 num. 509 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)