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Sez. L, Sentenza n. 6721 del 01/07/1999 (Rv. 528141 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrici agricole - Periodo di astensione obbligatoria - Periodo di assenza facoltativa - Indennità giornaliera - Condizioni rispettive - Decorrenza - Durata.
Stato
decisa il 1999-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528141-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Il diritto delle lavoratrici agricole alle indennità giornaliere previste dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) sussiste quando l'inizio del periodo di astensione obbligatoria e l'esercizio della facoltà di assentarsi dal lavoro siano posteriori all'operatività della copertura assicurativa, la quale decorre dall'iscrizione in un elenco principale - sussistendo in tal caso per l'intero anno in cui permane tale iscrizione - o, in attesa della compilazione dell'elenco principale ed in caso di non iscrizione in quello dell'anno precedente, dalla data alla quale, dal certificato provvisorio o dall'eventuale iscrizione in elenco suppletivo, sia fatto risalire il diritto all'iscrizione. Quanto alla durata delle dette indennità, mentre in ipotesi di astensione obbligatoria, l'indennità va corrisposta per tutto il relativo periodo, anche se questo continui oltre l'anno di efficacia degli elenchi, in caso di assenza facoltativa il diritto all'indennità della lavoratrice si estingue con lo scadere del periodo di efficacia dell'elenco in cui essa si trovi iscritta, salvo che la medesima, avendo compiuto nello stesso anno più di cinquantuno giornate lavorative, abbia maturato i requisiti per l'iscrizione nell'elenco principale destinato a pubblicazione nell'anno successivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 15, Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)