Sez. L, Sentenza n. 15257 del 06/07/2007 (Rv. 598694 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Diritto all'indennità giornaliera - Condizioni - Possesso della qualifica di lavoratrice agricola - Necessità - Prova relativa - Iscrizione negli elenchi nominativi o esibizione dell'apposito certificato ex art. 4 d.lg.lgt. n. 212 del 1946 - Sufficienza - Efficacia degli elenchi principali annuali - Estensione a tutto l'anno successivo a quello riflettente la situazione occupazionale - Configurabilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Nel settore agricolo, ai fini del diritto alle indennità giornaliere di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e per il periodo di astensione facoltativa, al requisito dell'esistenza di un rapporto di lavoro in atto si sostituisce il possesso della qualifica di lavoratrice agricola, che va comprovata (per ciascuna delle due indicate indennità, con riferimento all'inizio del periodo di astensione obbligatoria e all'esercizio del diritto di astensione facoltativa) con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con l'apposito certificato di cui all'art. 4, quarto comma, del d.lg.lgt. 9 aprile n. 212 del 1946, a prescindere, rispettivamente dalla data di pubblicazione dei primi o del rilascio del secondo (art. 13 del d.P.R. n. 1026 del 1976, regolamento di esecuzione della legge n. 1204 del 1971). Ai fini in esame, non diversamente da quanto accade per le prestazioni di malattia, l'efficacia degli elenchi principali - che vanno trasmessi, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello la cui situazione occupazionale riflettono, all'ufficio incaricato della riscossione dei contributi - si estende all'intero anno entro il quale si colloca la scadenza del termine di trasmissione, a prescindere dall'effettuazione, nel corso di tale anno, del numero minimo di giornate lavorative, il cui compimento nell'anno precedente ha determinato l'iscrizione nell'elenco in questione, come è dimostrato in maniera inequivocabile dal disposto dell'art. 5, sesto comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, che ha limitato il numero delle giornate indennizzabili. (Nella specie la S.C., decidendo nel merito, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva omesso di considerare, ai fini del riconoscimento del diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità di maternità, il rapporto lavorativo agricolo dalla medesima svolto nell'anno 1994 e rispetto al quale sussisteva, incontestatamente, regolare iscrizione negli appositi elenchi anagrafici, con riferimento al periodo di astensione obbligatoria iniziato nel successivo anno 1995).
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 com. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., DPR 26/11/1976 num. 1026 art. 13, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)