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Sez. 2, Sentenza n. 3816 del 06/06/1988 (Rv. 459047 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE - RISOLUZIONE CONSENSUALE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459047-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE - RISOLUZIONE CONSENSUALE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

"l'art. 1351 cod. civ., il quale stabilisce che il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa Forma che la legge prevede per contratto definitivo, si riferisce alla sola conclusione del contratto e non anche alla sua risoluzione consensuale, alla quale, in quanto non produce alcun effetto di natura reale, ma soltanto l'Estinzione delle precedenti obbligazioni personali, è, quindi, applicabile il principio della libertà di Forma della manifestazione di volontà. Il giudice del merito, in ipotesi di preliminare avente ad oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari, deve peraltro valutare, con prudente criterio, se il contratto sia stato risolto per mutuo consenso manifestato in Forma verbale o per facta concludentia, nel caso in cui le parti, pur avendo dato una differente sistemazione ai propri interessi, abbiano trascurato dichiarare con atto scritto l'avvenuta risoluzione del contratto". (Conf 7551/86, mass n 449574; (Conf 3962/83; (Conf 2274/71, mass n 353116; (Conf 3072/62, mass n 254533; (contra 7047/83, mass n 431647; (contra 4014/78, mass n 393615; (contra 267/76; (contra 527/67).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)