Sez. 5 - , Sentenza n. 23858 del 29/10/2020 (Rv. 659345 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Accertamento doganale - Procedimento di revisione - Avviso di rettifica - Termine di emanazione - Applicabilità dell’art. 12 l. n. 212 del 2000 - Esclusione - Applicazione esclusiva dell’art. 11, d.lgs. n. 374 del 1990 - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
Nel procedimento di revisione doganale di cui all'art. 11, comma 4 bis, d.lgs. n. 374 del 1990, introdotto dall'art. 92 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla l. n. 27 del 2012, l'avviso di rettifica dell'accertamento non può essere emanato prima del decorso del termine di trenta giorni dalla notifica o dal rilascio all'operatore interessato della copia del verbale delle operazioni compiute, inapplicabile la deroga contemplata dall'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, per i casi di particolare e motivata urgenza, che concerne le sole verifiche fiscali "in loco". Al mancato rispetto di detto termine minimo consegue l'invalidità dell'avviso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/08/1990 num. 374 art. 11 com. 4, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 92, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)