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Sez. 1, Sentenza n. 9605 del 09/07/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166519 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - NEGAZIONE DI REITÀ ED ELEMENTO A DISCOLPA - ALIBI - ALIBI MENDACE - USO DA PARTE DEL GIUDICE - AI FINI DEL LIBERO CONVINCIMENTO - LEGITTIMITÀ - SUFFICIENZA PER L'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166519-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - NEGAZIONE DI REITÀ ED ELEMENTO A DISCOLPA - ALIBI - ALIBI MENDACE - USO DA PARTE DEL GIUDICE - AI FINI DEL LIBERO CONVINCIMENTO - LEGITTIMITÀ - SUFFICIENZA PER L'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'alibi mendace, predisposto dall'imputato prima che si manifestassero le investigazioni a suo carico, ha valore di indizio, che ben può contribuire alla formazione del libero convincimento del giudice. Tuttavia, poiché spetta alla accusa fornire la prova positiva della colpevolezza, mentre nessun Onere probatorio per dimostrare la propria innocenza incombe all'imputato, anche l'alibi mendace non è sufficiente da solo per una affermazione di responsabilità, in quanto è necessario che tale elemento si unisca ad altri, sicché tutti gli indizi, logicamente coordinati tra loro, confluiscano nel complesso in un giudizio di certezza del fatto ignoto. (nella specie è stato ritenuto corretto quanto affermato dai giudici di merito secondo cui l'alibi mendace non era sufficiente per pronunciare una sentenza di condanna). (V mass n 161350, sulla prima parte; (V mass n 156513; (V mass n 148382).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)