Sez. 1, Sentenza n. 10433 del 12/06/1989 Ud. (dep. 17/07/1989) Rv. 181879 - 01
PROVA PENALE - ALIBI - MANCANZA O FALLIMENTO - IRRILEVANZA - A FALSITÀ O MENDACIO SULL'ALIBI - VALORE DI INDIZIO A CARICO.*
PROVA PENALE - ALIBI - MANCANZA O FALLIMENTO - IRRILEVANZA - A FALSITÀ O MENDACIO SULL'ALIBI - VALORE DI INDIZIO A CARICO.*
In tema di valutazione degli indizi, poiché è Onere dell'accusa provare la colpevolezza dell'imputato e non di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, non può farsi carico a quest'ultimo né della Mancanza né del fallimento dell'alibi. A diversa conclusione deve pervenirsi nell'ipotesi di alibi falso o mendace: in tal caso essendo addotte circostanze su fatti essenziali, finalizzate alla sottrazione del reo alla giustizia, deve ritenersi sussistente una carica di consapevolezza della illegittima condotta, che si mira a nascondere alla giustizia. Ne deriva che la falsità o il mendacio sull'alibi possono essere valorizzati come indizio relativo ad una probabilità di colpevolezza da valutarsi insieme agli altri, al fine del raggiungimento della prova. (Conf mass n 146382; (Conf mass n 156513; (Conf mass n 161350; (Conf mass n 162923; (Conf mass n 166519; (Conf mass n 171661; (Conf mass n 171994; (Conf mass n 177923; (Conf mass n 178100).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)