Sez. L, Sentenza n. 2440 del 27/03/1990 (Rv. 466163 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - DATORI DI LAVORO ISCRITTI NEGLI ELENCHI DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DI CONTRIBUTO - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI - ESTENSIONE - CONDIZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - DATORI DI LAVORO ISCRITTI NEGLI ELENCHI DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DI CONTRIBUTO - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI - ESTENSIONE - CONDIZIONE.*
Ai sensi dell'art. 20 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974 n. 114, la riduzione della aliquota di contributo dovuta alla cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro iscritti - ai sensi della legge 27 novembre 1960 n. 1397 - negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale, si applica anche alle società in nome collettivo esercenti attività commerciale, soltanto allorché tutti i soci siano iscritti negli elenchi nominativi per la Assicurazione di malattia di cui alla citata legge n. 1397 del 1960, non essendo invece sufficiente la prevalenza di soci d'opera iscritti rispetto ai soci di capitale non iscritti. (V 2067/88, mass n 457943; (Conf 3483/85, mass n 441117).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)