Sez. L, Sentenza n. 3483 del 08/06/1985 (Rv. 441117 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DOVUTA ALLA CASSA UNICA DAI DATORI DI LAVORO ISCRITTI NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE - ESTENSIONE ALLE SOCIETÀ DI FATTI ESERCENTI DETTA ATTIVITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DOVUTA ALLA CASSA UNICA DAI DATORI DI LAVORO ISCRITTI NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE - ESTENSIONE ALLE SOCIETÀ DI FATTI ESERCENTI DETTA ATTIVITÀ - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 20 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974 n. 114, la riduzione dell'aliquota di contributo dovuta alla cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro iscritti - ai sensi della legge 27 novembre 1960 n. 1397 - negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale, si applica anche alle società di fatto esercenti attività commerciale, soltanto allorché tutti i soci siano iscritti negli elenchi nominativi per l'Assicurazione di malattia di cui alla citata legge n. 1397 del 1960.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)