Sez. L, Sentenza n. 2067 del 26/02/1988 (Rv. 457943 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - BENEFICIO DELL'ALIQUOTA RIDOTTA - DESTINATARI - IMPRESE ARTIGIANE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - IMPRESE COLLETTIVE ARTIGIANE RICONOSCIUTE TALI AI FINI DELL'ISCRIZIONE DEI RELATIVI TITOLARI NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DELLA ASSICURAZIONE MALATTIA - BENEFICIO CONTRIBUTIVO - SPETTANZA - SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELL'ISCRIZIONE PREDETTA NON PER TUTTI I SOCI MA SOLO PER ALCUNI DI ESSI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - BENEFICIO DELL'ALIQUOTA RIDOTTA - DESTINATARI - IMPRESE ARTIGIANE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - IMPRESE COLLETTIVE ARTIGIANE RICONOSCIUTE TALI AI FINI DELL'ISCRIZIONE DEI RELATIVI TITOLARI NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DELLA ASSICURAZIONE MALATTIA - BENEFICIO CONTRIBUTIVO - SPETTANZA - SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELL'ISCRIZIONE PREDETTA NON PER TUTTI I SOCI MA SOLO PER ALCUNI DI ESSI - IRRILEVANZA.*
In tema di contributi dovuti alla cassa unica per gli assegni familiari, le imprese artigiane cui compete il beneficio della aliquota ridotta di cui all'art. 20, n. 1), del d.l. 2 marzo 1974 n. 30 (convertito dalla legge 16 aprile 1974 n. 114) vanno individuate secondo il criterio dell'iscrizione degli imprenditori negli elenchi nominativi per l'Assicurazione di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956 n. 1533 (sull'Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani). Pertanto, poiché l'art. 8 del d.P.R. 18 marzo 1957 n. 266 (contenente norme di attuazione di tale legge), nell'indicare, in relazione alle imprese artigiane collettive, i soci tenuti a detto Obbligo assicurativo, non restringe (il che peraltro avrebbe reso illegittima la norma attuativa) la nozione di società artigiana ex art. 3 legge 25 luglio 1956 n. 860 (sulla disciplina giuridica dell'artigianato) e non esige che ai fini di detto Obbligo la società artigiana debba essere composta solo da soci d'opera, analogamente il beneficio contributivo previsto dall'art. 20 del citato d.l. del 1974 spetta alle imprese collettive artigiane, riconosciute tali ai fini della iscrizione dei relativi titolari negli elenchi nominativi della Assicurazione malattia, ancorché il requisito dell'iscrizione anzidetta sussista non per tutti i soci ma solo per alcuni di essi. (V 3483/85, mass n 441117; (contra 3593/87, mass n 452542; (contra 986/87, mass n 450599).*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Legge 29/12/1956 num. 1533 art. 1, DPR 18/03/1957 num. 266 art. 8, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)