Sez. 7, Ordinanza n. 9461 del 25/11/2014 Cc. (dep. 04/03/2015) Rv. 262853 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Dovuta a rinuncia a comparire - Assimilabilità alla contumacia - Esclusione - Conseguenze.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
La condizione dell'imputato detenuto per altra causa che abbia dichiarato di rinunciare a comparire non è assimilabile a quella dell'imputato contumace e, pertanto, allo stesso non è dovuta la notifica dell'estratto contumaciale di sentenza. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il termine per impugnare decorreva dalla data di deposito della motivazione della sentenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)