Sez. 1, Sentenza n. 34979 del 09/07/2003 Cc. (dep. 26/08/2003) Rv. 226394 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Imputato detenuto che rifiuti di comparire in udienza - Applicabilità della disciplina dell'assenza e non di quella della contumacia - Conseguenze.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
L'imputato detenuto che rifiuti la traduzione in udienza non può essere considerato contumace ma assente, ex art. 420 quinquies cod. proc. pen., con la conseguenza che nei suoi confronti non sussiste l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 n. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 n. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 n. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 n. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)