Sez. 1, Sentenza n. 24593 del 13/05/2004 Cc. (dep. 28/05/2004) Rv. 228435 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Notifica dell'avviso di deposito della sentenza con estratto contumaciale - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
All'imputato che chieda o consenta che l'udienza si svolga in sua assenza, il quale è rappresentato dal difensore anche con riguardo alla fase dibattimentale del giudizio (art. 420-quinquies, comma primo, e art. 484, comma secondo-bis, del codice di rito), non è dovuta la notifica dell'avviso di deposito della sentenza con l'estratto contumaciale, adempimento che il terzo comma dell'art. 548 cod proc. pen. prescrive per l'imputato contumace ma non per quello assente. (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato il rigetto di una istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione adottato sul presupposto di irrevocabilità della sentenza non impugnata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 quinquies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)