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Sez. L, Sentenza n. 5365 del 05/12/1989 (Rv. 464483 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - CONDOTTA COLPOSA DEL LAVORATORE - PROCEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1989-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464483-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - CONDOTTA COLPOSA DEL LAVORATORE - PROCEDIMENTO.*

Il licenziamento motivato da una condotta (anche) colposa o, comunque, manchevole del lavoratore deve essere considerato in tutti i casi, indipendentemente dalla sua inclusione (o meno) tra le misure disciplinari previste dalla specifica contrattazione collettiva applicabile, quale licenziamento di natura "disciplinare", agli effetti della necessaria osservanza della procedura garantistica di cui ai primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, in tema di contestazione degli addebiti e di diritto di difesa del lavoratore. (Conf 4823/87, mass n 453461; (Conf 4184/86, mass n 446974; (Conf 40/86, mass n 443681).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1978 num. 300 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)