Sez. L, Sentenza n. 16087 del 25/10/2003 (Rv. 567690 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Potere del giudice di merito di valutare l'attendibilità delle prove - Obbligo di motivazione - Contenuto - Limiti - Fattispecie in materia di indennità di maneggio di denaro.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
La valutazione delle risultanze probatorie rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso.(Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che - ai fini di valutare la la sussistenza o meno del diritto al riconoscimento della indennità di maneggio di denaro prevista dall'art. 29 del CCNL dell'industria alimentare - aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova dello svolgimento da parte della ricorrente, come mansione normale e continuativa, dell'attività di maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, mentre si era accertato che la stessa svolgeva al più compiti di depositaria, senza alcun obbligo di rendiconto né responsabilità finanziaria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)