Sez. L, Sentenza n. 6128 del 12/05/2000 (Rv. 536466 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI PRESENZA E DI MANEGGIO DI DANARO | Indennità di maneggio di denaro - Insorgenza del relativo diritto - Condizioni - Individuazione - Criteri - Interpretazione della specifica clausola - Necessità - Riferimento a nozioni di carattere generale - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI PRESENZA E DI MANEGGIO DI DANARO
Poiché l'indennità di maneggio di denaro costituisce un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, in riferimento alla clausola dell'art. 22 del c.c.n.l. del 1987 delle aziende municipalizzate, e dell'art. 19 del successivo contratto del 1991 - relativa al lavoratore che normalmente maneggia denaro contante con eventuali oneri per errori -, aveva operato una apodittica interpretazione della stessa, nell'affermare che si deve intendere quale maneggio di denaro contante esclusivamente un'attività di carattere propriamente contabile, consistente in riscossioni e pagamenti con correlato rischio di errori di conteggio delle poste attive e passive, escludendo così il diritto all'indennità di un fattorino incaricato di effettuare versamenti e pagamenti vari in contanti al di fuori dell'azienda, sulla base degli incarichi volta per volta ricevuti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)