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Sez. 1, Sentenza n. 450 del 11/02/1980 Cc. (dep. 15/10/1980) Rv. 146213 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - INSUSSISTENZA DI RAGIONI PROCESSUALI - ESCLUSIONE DELLA PROBABILITA DI COMMISSIONE DI NUOVI REATI - CONDIZIONE DI SALUTE E LUNGO TEMPO DI CARCERAZIONE - CRITERI MERAMENTE SUSSIDIARI.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146213-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - INSUSSISTENZA DI RAGIONI PROCESSUALI - ESCLUSIONE DELLA PROBABILITA DI COMMISSIONE DI NUOVI REATI - CONDIZIONE DI SALUTE E LUNGO TEMPO DI CARCERAZIONE - CRITERI MERAMENTE SUSSIDIARI.*

L'art 1 della legge 22 maggio 1975 n 152 subordina la concessione della liberta provvisoria, alla ritenuta insussistenza di ragioni ostative di carattere processuale, ed alla insussistenza della probabilita 'in relazione alla gravita del reato ed alla personalita dell'imputatò che questi, restituito alla liberta, sulla base della pregressa esperienza, non commettera nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita. Pertanto, gli altri elementi quali le condizioni di salute dell'imputato, ed il lungo tempo di carcerazione preventiva assumono rilievo meramente sussidiario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 227, Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)