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Sez. 3, Sentenza n. 2464 del 18/07/1972 (Rv. 359931 - 01)

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VENDITA DI APPARTAMENTO DA COSTRUIRE - COERCIBILITA - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1972-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359931-01

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VENDITA DI APPARTAMENTO DA COSTRUIRE - COERCIBILITA - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTENUTO.*

L'Obbligo del venditore di cosa futura (appartamento da costruire) di provvedere alla costruzione, ancorche collegato, con rapporto di causa ad effetto, con quello fondamentale del venditore di procurare l'acquisto della cosa e di consegnarla, deve ritenersi in se insuscettibile di coercibilita, essendo inammissibile l'esecuzione specifica della prestazione di dare una cosa inesistente in natura. In caso di inadempimento dell'obbligazione di costruire l'appartamento, lo strumento di riequilibrio della prestazione mancata non puo non consistere nel risarcimento dei danni, i quali debbono comprendere anche il lucro che il compratore avrebbe realizzato dal contratto. (V 3676'69, mass n 343918; 459'67, mass n 326404; 587'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)