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Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 11/11/1969 (Rv. 343918 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - APPALTO - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1969-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343918-01

VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - APPALTO - DIFFERENZA.*

Si ha vendita di cosa futura quando la convenzione abbia per oggetto un prodotto da costruire dall'imprenditore o artigiano in conformita di un tipo o modello consueto alla sua ordinaria produzione, senza che la creazione del prodotto comporti, per la sua sostanza e per i mezzi con i quali e ottenuta, quella speciale attivita del produttore che, unitamente all'elemento del rischio, venga ad integrare la nozione dell'appalto. (V 459-67, massima n 326404).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)