Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 11/11/1969 (Rv. 343918 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - APPALTO - DIFFERENZA.*
VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - APPALTO - DIFFERENZA.*
Si ha vendita di cosa futura quando la convenzione abbia per oggetto un prodotto da costruire dall'imprenditore o artigiano in conformita di un tipo o modello consueto alla sua ordinaria produzione, senza che la creazione del prodotto comporti, per la sua sostanza e per i mezzi con i quali e ottenuta, quella speciale attivita del produttore che, unitamente all'elemento del rischio, venga ad integrare la nozione dell'appalto. (V 459-67, massima n 326404).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)