Sez. 5, Sentenza n. 11756 del 12/05/2008 (Rv. 603133 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI | Finanziamento soci contenuto in atto di trasformazione di società - Art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 - Tassazione dei singoli atti enunciati - Applicabilità - Necessità dell'uso del finanziamento - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI
In tema di imposta di registro, l'art. 22, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Ne consegue che va assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci menzionato in un atto di trasformazione di società per il quale era stata richiesta la registrazione e ciò a prescindere, ai sensi dell'art. 6 del medesimo d.P.R., dall'effettivo uso del finanziamento medesimo.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)