Sez. 2 - , Ordinanza n. 190 del 09/01/2020 (Rv. 656827 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO | Ammissione oltre i limiti previsti dall'art. 2721 c.c. - Potere discrezionale del giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)