Sez. L, Sentenza n. 8800 del 04/04/2008 (Rv. 602592 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Periodo compreso fra il licenziamento illegittimo e l'ordine di reintegra - Rapporto assicurativo previdenziale - Persistenza - Obbligo contributivo del datore di lavoro - Anche per la quota a carico del lavoratore ex art. 23 legge n. 218 del 1952 - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Nel regime di stabilità reale previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - nel testo modificato dall'art. 1 dalla legge n. 108 del 1990, applicabile anche per il tempo anteriore alla sua entrata in vigore - nel periodo compreso tra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, alla stregua dell'art. 23 della legge n. 218 del 1952, che, trasferendo l'obbligo di pagare una parte dei contributi da uno ad altro soggetto, introduce una pena privata giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)