Sez. L, Sentenza n. 13735 del 30/12/1992 (Rv. 480126 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere, scatti di anzianità | Accertamento e liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive - Effettuazione al lordo di ritenute - Contributive e fiscali - Fondamento - Rispettivo.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere, scatti di anzianità
L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo di ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 della legge 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione "corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della medesima legge, il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore), ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)