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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 15 dicembre 1966, causa 62/65

Decisione
decisa il 1966-12-15
ECLI
ECLI:EU:C:1966:61

Epigrafe

Nella causa 62-65 promossa dal DOTT. MANLIO SERIO, dipendente temporaneo del Parlamento Europeo, residente in Lussemburgo, 4, rue de Bragance, assistito dall'avvocato Camille Linden del Foro di Lussemburgo, nella fase scritta, e dall'avvocato Remo Serio del Foro di Salerno, nella fase orale, ricorrente, contro LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, rappresentata dal suo consulente giuridico dott. Jan Gijssels, in qualità di agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Henri Manzanarès, segretario del servizio giuridico degli esecutivi Europei, 2, place de Metz, convenuta, causa avente ad oggetto: l'annullamento delle nomine effettuate dalla convenuta, assertivamente a detrimento del ricorrente, ed il risarcimento del danno conseguitone. LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE, composta dai signori : A. Trabucchi, presidente di Sezione, L. Delvaux (relatore) e R. Lecourt, giudici, avvocato generale: K. Roemer, cancelliere: H. J. Eversen, cancelliere aggiunto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono riassumere come segue :
paragrafo 2
Il 16 gennaio 1965 il ricorrente partecipava ad un concorso (bando di concorso EURATOM/AD/A/47/64 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 giugno 1964) indetto onde costituire un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori nei gradi A 7 ed A 6. La Commissione esaminatrice classificava il ricorrente al primo posto della graduatoria.
paragrafo 3
Con lettera 14 aprile 1965, la direzione generale amministrazione e personale comunicava al ricorrente che era stato incluso nell'elenco degli idonei e sarebbe stato assunto in qualità di amministratore compatibilmente con le esigenze del servizio e con la validità dell'elenco di riserva, prevista, ma non tassativamente, fino al 31 dicembre 1965.
paragrafo 4
Il 12 maggio 1965 il ricorrente veniva invitato a Bruxelles dal sig. Tinelli, capo della direzione generale summenzionata, e qui veniva informato della vacanza di un posto di collaboratore del Tinelli stesso, di grado A 6. Gli si chiedeva inoltre di sottoporsi alla visita medica, necessaria per l'assunzione.
paragrafo 5
Dalle dichiarazioni della convenuta si desume che il Tinelli, dopo l'incontro, aveva proposto l'assunzione del ricorrente in base al risultato del concorso e alla favorevole impressione riportata nel colloquio. L'autorità che ha il potere di nomina non accettava la proposta ed assumeva un suddito belga. La scelta veniva fatta in base all'esigenza di una ripartizione geografica quanto più ampia possibile dei posti vacanti, prescritta dall'articolo 27 dello statuto del personale C.E.E.A. Risulta dagli argomenti della convenuta, che, se il nuovo assistente del sig. Tinelli fosse stato di nazionalità italiana, l'organico della direzione del personale avrebbe annoverato quattro italiani su sei dipendenti.
paragrafo 6
Il 24 settembre 1965 il ricorrente veniva convocato al Centro comune di ricerche di Karlsruhe, dove era vacante un posto presso il servizio del personale. Il ricorrente assume di essere stato escluso da tale impiego perché troppo qualificato.
paragrafo 7
La convenuta invece sostiene che le sue cognizioni e l'esperienza professionale lo rendevano idoneo a compiti meno pragmatici della gestione del personale del C.C.R.
paragrafo 8
Nel ricorso del 31 dicembre 1965 il ricorrente chiede alla Corte di annullare le nomine dei candidati inclusi come lui nell'elenco degli idonei e di dichiarare che l'autorità che ha il potere di nomina deve affidargli uno dei due incarichi per cui è stato in predicato.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
A — Nell'atto introduttivo il ricorrente conclude che piaccia alla Corte : «1o Quanto al procedimento dichiarare ricevibile il presente ricorso; dichiararsi competente a conoscerne; dare atto al ricorrente della riserva di formulare in corso di causa quelle precisazioni di fatto e di diritto che al momento del deposito dell'atto introduttivo non era ancora in grado di esprimere; dare atto al ricorrente della riserva di formulare l'offerta di prova menzionata più sopra; disporre comunque che i servizi interessati della convenuta producano tutta la documentazione amministrativa ignota al ricorrente ed in particolare : la relazione della Commissione esaminatrice con il risultato del concorso EURATOM/AD/A/47/64 ; ì provvedimenti di nomina per i posti di Bruxelles e di Karlsruhe adottati a detrimento del ricorrente; ì motivi in base ai quali è stato escluso il ricorrente; le note e la corrispondenza relativa alla candidatura del ricorrente ed in particolare la relazione del sig. Welisch in cui si motiva il rifiuto di assumere l'interessato; ogni altro documento amministrativo relativo alla questione; 2o Nel merito dichiarare il ricorso fondato ed accoglierlo, annullando le nomine effettuate dalla convenuta in esito al concorso EURATOM/AD/A/47/64 e a detrimento del ricorrente, mentre non esistevano validi motivi per escluderlo dal momento che si era classificato primo; annullare ogni altra nomina effettuata da uno degli organi della Commissione dell'EURATOM investito del potere di nomina, nella misura in cui tali nomine vadano a detrimento del ricorrente, primo classificato al concorso ; dichiarare che gli organi della convenuta che hanno il potere di nomina sono tenuti a rendere giustizia al ricorrente nominandolo ad uno dei posti vacanti, alle condizioni concordate con il sig. Tinelli ed approvate dall'amministrazione (nomina al grado A 6) con effetto retroattivo e prorogando, ove necessario, la validità dell'elenco degli idonei; condannare la convenuta a risarcire il danno subito dal ricorrente per il lucro cessante conseguente alla sua esclusione in ragione di 26000 FB mensili, con riserva di rivendicare eventuali indennità od ogni altro importo, anche superiore, che la Corte determinerà secondo il suo prudente apprezzamento sulla base della tabella degli stipendi ed indennità stabilita dallo statuto, a titolo di risarcimento del danno subito nel periodo in cui non ha potuto fruire dei vantaggi della nomina; salvo restando ogni altro eventuale diritto; porre le spese tutte a carico della convenuta e comunque concedere al ricorrente, ove necessario, il beneficio degli articoli 69, 70, 71, 72 e 73 del regolamento di procedura».
paragrafo 2
B — Nel controricorso la convenuta conclude che piaccia alla Corte : «— in via principale dichiarare il ricorso irricevibile; — in subordine respingerlo perché infondato in ogni suo punto; — porre le spese a carice del ricorrente come stabilito dall'articolo 70 del regolamento di procedura».
paragrafo 3
C — Nella replica il ricorrente conclude che piaccia alla Corte : «dichiarare il ricorso ricevibile in virtù dell'articolo 38, paragrafo 1, c) del regolamento di procedura ; disporre la produzione dei documenti conformemente alle disposizioni vigenti; per quanto occorra, ammettere l'offerta di prova di cui sopra, che deve considerarsi ripetuta in questa sede; inoltre, accogliere le conclusioni del ricorso in data 31 dicembre 1965 e dichiarare iniqua ed illegittima la duplice esclusione del ricorrente, che viola specialmente l'articolo 27 dello statuto; dichiarare l'esclusione viziata particolarmente da eccesso e da sviamento di potere, poiché il ricorrente presenta inconcusse ed altissime qualità e tutti i motivi d'esclusione si rivelano infondati, sia in fatto che in diritto, nonché iniqui; Salvo restando ogni altro diritto del ricorrente».
paragrafo 4
D — Nella controreplica la convenuta conclude che la Corte voglia : «Accogliere le conclusioni del controricorso».

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue :

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità

paragrafo 1
La convenuta assume che il ricorso è irricevibile perché il ricorrente nell'atto introduttivo non ha chiarito quali disposizioni dello statuto e quali norme giuridiche sarebbero state violate e non ha indicato, nemmeno implicitamente, i mezzi invocati a sostegno del ricorso.
paragrafo 2
Infatti il ricorrente lamenterebbe innanzitutto di non essere stato assunto malgrado la sua posizione in graduatoria, ma non dichiarerebbe in virtù di quale norma dello statuto l'istituzione dovrebbe assumere il candidato che sia classificato primo in un concorso. A detta del ricorrente, l'istituzione inoltre non avrebbe invocato nessun motivo valido per escludere la sua candidatura e non sarebbero esistite nemmeno ragioni plausibili per respingerla. La convenuta osserva che il ricorrente non precisa se la sua critica sia rivolta contro la mancata comunicazione dei motivi dell'esclusione e quindi non dichiara quale norma imponga tale obbligo. Il ricorrente nemmeno precisa se intenda criticare l'insussistenza dei motivi o la loro illegittimità e di conseguenza non muove alcun addebito quanto all'arbitrarietà dei provvedimenti impugnati.
paragrafo 3
La convenuta ne desume che il ricorso non contiene l'esposizione sommaria dei mezzi invocati, come prescrive l'articolo 38, paragrafo 1, c), del regolamento di procedura.
paragrafo 4
Il ricorrente ribatte anzitutto che l'articolo 38, paragrafo 1, c), del regolamento di procedura prescrive che nell'atto introduttivo siano esposti sommariamente i mezzi dedotti, ma non richiede argomentazioni particolareggiate.
paragrafo 5
Inoltre, egli avrebbe specificato le norme giuridiche cui si fa riferimento ed i mezzi proposti, vale a dire :
paragrafo 6
ha chiaramente invocato l'articolo 27 dello statuto in base al quale le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati dell più alte qualità, ed ha sostenuto che questa disposizione formale e tassativa è stata violata in quanto il candidato classificato primo non è stato prescelto; ha invocato la giurisprudenza della Corte che limita, nei confronti dell'autorità che ha il potere di nomina, la facoltà di scelta nell'elenco degli idonei ed in particolare ha fatto richiamo alla sentenza del 4 marzo 1964 (Raccolta X, pag. 57 e segg.), Lassalle contro Parlamento Europeo ; nell'atto introduttivo ha fatto espressa riserva di formulare in corso di causa ogni altra precisazione che in quel momento non fosse stato possibile fornire; ha rilevato che i motivi dell'esclusione comunicatigli oralmente sono invalidi in base alla dottrina ed alla giurisprudenza in materia.
paragrafo 7
La convenuta replica che la sua eccezione non riguarda la laconicità dell'atto introduttivo, ma il fatto che non vi siano chiaramente esposti i mezzi dedotti.
paragrafo 8
Solo nella replica il ricorrente accennerebbe fugacemente al mezzo di sviamento di potere ed eliminerebbe l'ambiguità degli addebiti mossi alla motivazione.
paragrafo 9
Inoltre la menzione dell'articolo 27 dello statuto non potrebbe costituire il fondamento di un ricorso per violazione di una norma giuridica, mentre oggetto della controversia è l'accertamento del se la Commissione debba assumere il candidato classificato primo, e ciò in contrasto con quanto espressamente dispone l'articolo 30 dello statuto.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito

punto 1
Il mezzo di violazione dell'articolo 27 dello statuto Il ricorrente asserisce di essersi classificato primo al concorso e di possedere inoltre validi titoli per la nomina. Infatti non è solo laureato in giurisprudenza, ma ha integrato la sua formazione accademica perfezionandosi nel diritto delle Comunità Europee, nel diritto internazionale e nel diritto comparato, come dimostrano i numerosi diplomi ed attestati prodotti in allegato all'atto introduttivo. La sua perfetta conoscenza delle lingue francese, inglese, olandese e tedesca è pure dimostrata da vari diplomi eziandio prodotti. Egli è stato incluso nell'elenco degli idonei in più concorsi e la sua esperienza professionale è dimostrata da tre, certificati. Se l'articolo 27 dello statuto impone innanzitutto l'obbligo di scegliere il candidato più qualificato ed in secondo luogo di procedere all'assunzione sulla base geografica più ampia possibile, si deduce dalla dottrina e dalla giurisprudenza che il principio della qualificazione prevale su quello della ripartizione geografica. Il ricorrente invoca particolarmente la sentenza 4 marzo 1964, (Raccolta X, pag. 57 e segg.) dalla quale si desume che il criterio della nazionalità ha importanza solo allorché i titoli dei candidati siano praticamente equivalenti e tale criterio può essere preso in considerazione solo relativamente al complesso del personale dell'istituzione. La convenuta ribatte che l'articolo 30 dello statuto, confermato dall'articolo 5 dell'allegato III dello stesso statuto, conferisce all'autorità la facoltà di scegliere. Se la Commissione esaminatrice giudica il valore intrinseco dei candidati, spetta in effetti all'autorità che ha il potere di nomina scegliere tra i candidati selezionati dalla Commissione il più confacente alle esigenze dell'impiego. Il sistema introdotto dallo statuto, per la convenuta, e il seguente: l'articolo 27 costituisce una disposizione di portata generale che determina lo scopo da perseguire vale a dire la costituzione di un organico quanto più possibile qualificato e rappresentativo di tutti gli Stati membri. Le disposizioni seguenti (artt. 28, 29 e 30) stabiliscono le modalità e la tecnica dell'assunzione. L'articolo 30 inoltre afferma espressamente che l'autorità sceglie il candidato da assumere nell'elenco elaborato dalla Commissione esaminatrice. La convenuta ribatte poi all'argomento che il ricorrente trae dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 4 marzo 1964, Raccolta X, pag. 57) rilevando che l'attuale ricorso riguarda un'assunzione, mentre la sentenza invocata si riferiva ad una promozione ed il posto vacante era stato riservato ad una determinata nazionalità, malgrado il formale divieto dell'articolo 27 dello statuto. Citando le conclusioni dell'avvocato generale Lagrange relative alla stessa causa (Raccolta X, pag. 77 e segg.), la convenuta sostiene che l'istituzione deve preoccuparsi del mantenimento dell'equilibrio geografico al momento dell'assunzione. La sentenza di cui sopra per di più avrebbe confermato il diritto delle istituzioni di far prevalere, anche in materia di promozione, i motivi di nazionalità sull'idoneità allorché lo richiedessero le esigenze del servizio. Il criterio della nazionalità, malgrado il carattere secondario che riveste, potrebbe avere importanza tale nella composizione e nell'attività dei servizi da dover prevalere su altre considerazioni. All'argomento del ricorrente, secondo cui l'equilibrio geografico degli impieghi dovrebbe essere considerato in rapporto al complesso dell'istituzione e non dei singoli servizi, la convenuta oppone che la sentenza del 4 marzo 1964 summenzionata usa i termini «equilibrio geografico fra i suoi dipendenti», che devono venire interpretati nel senso che tale equilibrio va raggiunto in ogni grande settore amministrativo dell'istituzione.
punto 2
Il mezzo relativo alla mancata comunicazione dei motivi ed al difetto di motivazione Il ricorrente allega che la sua esclusione non si fonda su alcuna considerazione pertinente e che si è pure affermato, allorché si trattava di coprire il posto vacante à Karlsruhe, che egli sarebbe stato troppo qualificato, il che non rappresenterebbe certo un argomento valido. La convenuta ribatte che la Commissione non è soggetta, né in diritto né in fatto, all'obbligo di comunicare ai candidati le ragioni della loro esclusione. Tuttavia, nel caso specifico, il ricorrente ne è stato informato; e l'interessato lo ammetterebbe nell'atto introduttivo, per lo meno per quanto riguarda l'impiego di Karlsruhe. Circa l'impiego di collaboratore del sig. Tinelli, il ricorrente non può contestare che il Tinelli oralmente gli aveva prospettato il problema di nazionalità che sussisteva nel caso specifico. Il ricorrente non avrebbe assolutamente provato che la facoltà di scelta spettante all'autorità sarebbe stata esercitata arbitrariamente e che le decisioni prese non avrebbero tenuto conto dell'interesse del servizio. Onde meglio illuminare la Corte, la convenuta espone quindi per quali considerazioni i posti vacanti siano stati affidati a terze persone. Per quanto riguarda il collaboratore del sig. Tinelli, questi — dopo un colloquio con il ricorrente — ne proponeva la nomina in base ai risultati del concorso e all'impressione favorevole riportata. L'autorità che ha il potere di nomina respingeva la proposta assumendo un suddito belga. La designazione era stata fatta tenendo conto della ripartizione geografica più ampia possibile degli impieghi non ancora ricoperti, come prevede l'articolo 27 dello statuto. Se il nuovo assistente del sig. Tinelli fosse stato di nazionalità italiana, l'organico della direzione del personale avrebbe annoverato quattro italiani su sei dipendenti. Per quanto riguarda la vacanza d'impiego al Centro di ricerca di Karlsruhe, il ricorrente sarebbe stato escluso non perché troppo qualificato, ma perché le cognizioni e le attitudini professionali del ricorrente lo rendono adatto a compiti meno pragmatici della gestione del personale del Centro di ricerca. Il ricorrente replica, per quanto riguarda il posto di collaboratore del sig. Tinelli, che il criterio della nazionalità poteva avere solo importanza secondaria e comunque limitatamente all'ambito dell'istituzione e non — come erroneamente afferma la convenuta — nell'ambito di una specifica direzione. Per quanto riguarda l'impiego a Karlsruhe, il ricorrente si offre di dimostrare con ogni mezzo e più particolarmente mediante produzione dei documenti amministrativi della convenuta e mediante testimoni, che il sig. Welisch, capo dell'amministrazione di Karlsruhe, dopo essersi intrattenuto con il ricorrente ed aver consultato il suo fascicolo, lo avrebbe ritenuto troppo qualificato per l'impiego in predicato e la relazione in merito sarebbe stata in questo senso. Circa le capacità del ricorrente nel settore della direzione del personale, egli allega nel suo curriculum di aver svolto mansioni di capo dell'amministrazione del C.R.C. di Otranto (Lecce) ove ha prestato servizio militare come ufficiale d'aeronautica incaricato della gestione del personale del centro, che doveva occuparsi di tutti i problemi connessi a tale mansione. Il ricorrente conclude che la convenuta ha commesso uno sviamento ed un eccesso di potere negandogli l'assunzione per ragioni arbitrarie e contrarie allo statuto. La convenuta oppone, per quanto riguarda l'impiego di collaboratore del sig. Tinelli, che risulta dalle espressioni usate dalla Corte nella sentenza 15-63, invocata a sostegno del primo mezzo, che l'equilibrio geografico va ricercato con riferimento a tutte le grandi unità amministrative e sarebbe inconcepibile costituire un servizio finanziario prevalentemente francese, un servizio economico prevalentemente tedesco e un servizio di ricerche atomiche prevalentemente italiano. Per quanto riguarda l'impiego di Karlsruhe, la convenuta avrebbe giudicato il ricorrente privo di esperienza pratica sufficiente e quindi impossibilitato ad inserirsi immediatamente nella routine di lavoro; per questo motivo avrebbe fatto ricorso alla facoltà di. scelta, assumendo fra i candidati il più idoneo.
punto 3
Domanda tendente ad ottenere la produzione di documenti Il ricorrente assume che, in conformità all'articolo 22 dello statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.A., all'articolo 26 dello statuto del personale della C.E.E.A. e all'articolo 46 del regime applicabile agli altri agenti della Comunità, è opportuno che siano prodotti i documenti amministrativi ignoti al ricorrente ed in particolare : la relazione della Commissione esaminatrice con il risultato del concorso EURATOM/AD/A/47/64; gli atti di assunzione di Bruxelles e di Karlsruhe, che si sono risolti in un danno per il ricorrente ; le ragioni dell'esclusione del ricorrente ; le note e la corrispondenza relative alla candidatura del ricorrente ed in particolare la relazione del sig. Welisch che giustifica il rifiuto di assumere l'interessato; ogni altro documento amministrativo connesso alla controversia. A sostegno della sua domanda il ricorrente allega che : per quanto riguarda l'impiego a Bruxelles, ì documenti richiesti sono tali da mettere in rilievo l'effettiva importanza della buona classifica del concorso e quindi da ribadire la prevalenza del criterio fondamentale della qualificazione rispetto al criterio secondario della nazionalità; per quanto riguarda l'impiego di Karlsruhe, è indispensabile prendere atto della relazione del sig. Welisch, nella quale si espongono i motivi della mancata assunzione. La convenuta ribatte che, tenuto conto dei chiarimenti da lei forniti, la Corte è edotta di tutti gli elementi della controversia, come pure il ricorrente. Non è possibile denunciare l'illegittimità di un provvedimento senza indicarne i motivi giuridici e senza fornire prove, e nel contempo chiedere alla controparte di provare mediante documenti la legittimità della sua decisione. La Commissione non sarebbe poi tenuta, ne in fatto ne in diritto, a comunicare al ricorrente ed agli altri quarantacinque candidati inclusi nell'elenco degli idonei i motivi per i quali non sono stati assunti. La domanda di produzione dei documenti sarebbe infondata ed anche irricevibile.
punto 4
Sul risarcimento dei danni Il ricorrente assume che il lucro cessante da lui subito a seguito della mancata nomina si deve valutare in 26000 FB al mese e chiede che la convenuta sia condannata al risarcimento con riserva di ogni altra eventuale indennità od altro importo, anche superiore, da stabilirsi secondo equità, in base alla tabella degli stipendi e delle indennità prevista dallo statuto.

SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento

paragrafo 1
Le memorie delle parti sono state depositate nei termini prescritti ed il procedimento si è svolto ritualmente.
paragrafo 2
Nell'adunanza del 1o giugno 1966, la Prima Sezione della Corte, sentita la relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la convenuta a produrre gli atti di nomina a Bruxelles e a Karlsruhe, dei quali si chiede l'annullamento, nonché le note e la corrispondenza relative alla candidatura del ricorrente, ivi compresa la relazione del sig. Welisch. Il 25 giugno 1966 la convenuta ha prodotto sette documenti. Il 3 ottobre 1966 il ricorrente rinunciava all'istanza di sospensione dell'efficacia della nomina dei due dipendenti assunti dalla convenuta in esito al concorso litigioso (procedimento 62-65 R); con ordinanza 5 ottobre 1966, il presidente della Prima Sezione ordinava la cancellazione del relativo procedimento.
paragrafo 3
Il 26 agosto 1966 il ricorrente chiedeva di poter proseguire in italiano il procedimento iniziato in francese.
paragrafo 4
Il 1o settembre 1966, il ricorrente presentava un'istanza tendente a far produrre dalla convenuta otto documenti.
paragrafo 5
Nell'adunanza del 5 ottobre 1966, la Prima Sezione della Corte, sentito l'avvocato generale, decideva di invitare le parti a svolgere le loro osservazioni orali circa detta istanza nell'udienza fissata per la controversia principale.
paragrafo 6
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 9 novembre 1966.
paragrafo 7
La Prima Sezione della Corte, in applicazione dell'articolo 29, n. 2, lettera c), del regolamento di procedura, ha autorizzato il patrono del ricorrente a servirsi per le difese orali della lingua italiana.
paragrafo 8
Nel corso dell'udienza la convenuta ha prodotto i fascicoli relativi alle condidature dei sigg. Serio e Petrucco.
paragrafo 9
L'avvocato generale Karl Roemer ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 22 novembre 1966.

SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla ricevibilità

paragrafo 1
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso, assumendo che nell'atto introduttivo non sono indicati esattamente i mezzi dedotti né le disposizioni dello statuto o le norme giuridiche che sarebbero state violate.
paragrafo 2
La Corte rileva che il ricorso nel suo complesso indica con sufficiente chiarezza i principi giuridici che sarebbero stati violati dalla Commissione. In ispecie, il ricorrente invoca l'articolo 27 dello statuto onde dimostrare che la sua posizione in graduatoria gli conferiva il diritto di essere prescelto a preferenza degli altri candidati. Egli invoca inoltre la sentenza 15-63, a proposito della rilevanza che deve avere la nazionalità del dipendente ai fini dell'attribuzione di un posto. Infine egli denunzia con tutta chiarezza lo sviamento di potere.
paragrafo 3
Ne deriva che il ricorso è ricevibile, essendo soddisfatte le condizioni di forma poste dall'articolo 38 del regolamento di procedura.

SENTENZA › IN DIRITTO › II — Nel merito › A — La domanda di annullamento della nomina del candidato Van Cauwenberg

paragrafo 1
Per quanto riguarda il postò di collaboratore del direttore dell'amministrazione e del personale di Bruxelles, la convenuta sostiene che, essendo due dei quattro posti di capo servizio e il posto di direttore già occupati da cittadini italiani, le sarebbe stato impossibile prescegliere il ricorrente, pure esso cittadino italiano, senza aggravare lo squilibrio geografico in seno alla direzione di cui trattasi. Il ricorrente, argomentando dalla sentenza 4 marzo 1964 (causa 15-63), assume che il criterio della nazionalità può trovare applicazione solo a parità di merito fra i candidati e che se ne può inoltre tenere conto soltanto con riguardo al complesso dei dipendenti dell'istituzione, non già in seno ad un singolo servizio.
paragrafo 2
La Corte osserva che la sentenza invocata verte sull'articolo 27 del capitolo «assunzione» dello statuto, il quale stabilisce che «nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato stato membro». Essa quindi, riguardando un caso di promozione o trasferimento, non può applicarsi al caso in esame.
paragrafo 3
Lo stesso articolo 27 stabilisce che ì dipendenti devono essere «assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile». Un'ampia ripartizione geografica è particolarmente auspicabile presso la direzione dell'amministrazione e del personale, che riguarda il complesso dei dipendenti. Le esigenze funzionali dell'impiego potevano comunque impedire la nomina di un quarto dipendente avente la stessa formazione amministrativa e giuridica, in seno ad una direzione i cui effettivi ammontano in tutto a sei persone.
paragrafo 4
Nella fattispecie, la convenuta poteva quindi dare la preferenza ad un cittadino di nazionalità diversa da quella del ricorrente. Se si può far carico alla Commissione di aver scelto il 35o candidato e il 5o belga in ordine di graduatoria, a preferenza di tutti i candidati meglio classificati, il ricorrente non ha personalmente alcun interesse ad elevare questa censura. Questa domanda va perciò disattesa.

SENTENZA › IN DIRITTO › II — Nel merito › B — La domanda di annullamento della nomina del candidato Petrucco

paragrafo 1
Per quanto riguarda il posto vacante presso il servizio del personale dello stabilimento di Karlsruhe del Centro comune di ricerche, il funzionario incaricato di ricevere i candidati per un colloquio preliminare in vista di un'eventuale assunzione, ha trasmesso alla Commissione una relazione sul ricorrente, del seguente tenore :
paragrafo 2
«Candidato idoneo. Il suo orientamento professionale lo rende tuttavia più adatto ad un posto in cui le sue cognizioni e la sua esperienza giuridica possono essere meglio utilizzate. L'amministrazione del personale in un piccolo centro di ricerche lo distoglierebbe da una carriera più rispondente alle sue qualifiche».
paragrafo 3
Dopo aver ricevuto questa relazione, la Commissione ha prescelto il candidato Petrucco.
paragrafo 4
Dal confronto tra i risultati ottenuti nelle prove orali, rispettivamente, dei candidati Serio e Petrucco, risulta che il ricorrente si è classificato primo con 73,4 punti, mentre il candidato prescelto si è classificato al dodicesimo posto con 66 punti. Il confronto fra i fascicoli dei due candidati mostra inoltre che i titoli del ricorrente erano molto superiori a quelli del candidato prescelto.
paragrafo 5
A norma dell'articolo 29 dello statuto, «per provvedere ai posti vacanti» o «per costituire una riserva ai fini di future assunzioni», l'autorità che ha il potere di nomina «bandisce un concorso». A norma dell'articolo 30, detta autorità «sceglie» nell'elenco degli idonei redatto in esito al concorso, i candidati che essa nomina ai posti vacanti. Essa è quindi tenuta a conciliare le nozioni di concorso e di scelta che si desumono da detti due articoli. Se essa ha il potere di non attenersi nella sua scelta al preciso ordine della graduatoria, per ragioni che essa deve valutare e motivare dinanzi alla Corte, ciò non significa che le sia lecito porre nel nulla la nozione stessa di concorso, discostandosi sostanzialmente dalla graduatoria senza fondate ragioni.
paragrafo 6
Tali non sono però quelle che essa ha addotto nella fattispecie, non potendo l'eccellenza del candidato primo classificato essere considerato come un valido motivo per non presceglierlo.
paragrafo 7
L'assunto della convenuta, secondo il quale la scelta della Commissione sarebbe stata determinata da una più lunga esperienza professionale del candidato, appare infondato. Ai sensi dell'articolo 1, n. 1 d), dell'allegato III dello statuto, il bando di concorso deve infatti specificare il «grado di esperienza richiesto per i posti da coprire».
paragrafo 8
L'articolo 5 dello stesso allegato prescrive alla Commissione giudicatrice di stabilire l'elenco dei candidati «che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso». Ammettendo al concorso il candidato Serio, la Commissione giudicatrice si era perciò già pronunciata sul suo grado di esperienza, togliendo con ciò alla Commissione la possibilità di motivare con l'insufficiente esperienza un ulteriore rifiuto di nominare il candidato.
paragrafo 9
Il posto da coprire era del resto un posto di amministratore nella carriera A 7 — A 6 in cui il dipendente, generalmente novizio, impara ad esercitare le proprie funzioni sotto la direzione di superiori esperti. Dal fascicolo risulta che il ricorrente aveva svolto per tre anni mansioni giuridiche nel campo dei brevetti presso la società Montecatini ed era stato per un anno dipendente temporaneo del Parlamento Europeo. La mancanza di esperienza professionale invocata in corso di causa per giustificare la mancata nomina del ricorrente non può essere considerata come un valido motivo, soprattutto in quanto è diverso da quello addotto nel momento in cui il ricorrente fu escluso.
paragrafo 10
La Commissione infine non può sostenere che, avendo costituito un elenco di riserva, essa era in seguito completamente libera nella sua scelta. Dal bando di concorso generale pubblicato dalla Commissione (Gazzetta ufficiale del 22 giugno 1964) risulta che : «l'elenco degli idonei viene trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina la quale vi sceglie i candidati da nominare, o, in caso di costituzione di un elenco di riserva ai fini di future assunzioni, da iscrivere in detto elenco». Iscrivendo i candidati nell'elenco, la Commissione ha quindi già effettuato una prima scelta; di conseguenza, essa non può più invocare un potere discrezionale per discostarsi considerevolmente dalle scelte anteriormente effettuate.
paragrafo 11
Da quanto precede discende che la convenuta ha violato gli articoli 27, 29 e 30 dello statuto del personale e che la nomina del candidato Petrucco al posto di Karlsruhe va pertanto annullata.

SENTENZA › IN DIRITTO › II — Nel merito › C — Sulla domanda di risarcimento dei danni

paragrafo 1
Il ricorrente chiede alla Corte di essere risarcito del lucro cessante conseguito dalla sua mancata nomina. Le condizioni in cui ha avuto luogo la mancata nomina del ricorrente ed i motivi erronei che sono stati addotti costituiscono un illecito della convenuta il quale ha causato un danno risarcibile; questo danno è valutato equitativamente in 150000 franchi belgi.

SENTENZA › IN DIRITTO › II — Nel merito › D — Le restanti conclusioni del ricorrente

paragrafo 1
Il ricorrente domanda ancora alla Corte di ordinare alla convenuta di nominarlo ad uno dei posti vacanti, con effetto retroattivo.
paragrafo 2
La domanda va respinta. Spetta infatti alla convenuta dare esecuzione alla sentenza di annullamento. La Corte non può invadere la sfera di competenza dell'autorità che ha il potere di nomina rivolgendole degli ordini intesi a determinare la sua scelta. La convenuta può effettuare la propria scelta attenendosi rigidamente alle norme dello statuto. Il controllo della Corte si limita all'esame delle circostanze che hanno condotto alla valutazione effettuata dall'autorità che ha il potere di nomina.

SENTENZA › IN DIRITTO › II — Nel merito › E — La domanda incidentale di esibizione di documenti

paragrafo 1
Il 1o settembre 1966 il ricorrente ha proposto una domanda intesa a fare ordinare alla convenuta l'esibilizione di otto documenti.
paragrafo 2
All udienza la convenuta ha spontaneamente prodotto i fascicoli relativi alle candidature Serio e Petrucco. La Corte, ritenendosi sufficientemente informata, considera superfluo ordinare l'esibizione di altri documenti.

SENTENZA › IN DIRITTO › III — Sulle spese

paragrafo 1
A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Le conclusioni del ricorrente essendo state essenzialmente accolte, la convenuta dovrà sopportare le intere spese del giudizio.
paragrafo 2
Il 3 ottobre 1966, tuttavia, il ricorrente ha rinunziato agli atti del procedimento sommario (62-65 R) inteso ad ottenere la sospensione della nomina in ruolo dei due dipendenti di cui ha impugnato la scelta da parte dell'amministrazione. Tale rinunzia è stata causata dalla dichiarazione della convenuta secondo la quale le due nomine erano già state effettuate con decisione del 29 luglio 1966.
paragrafo 3
La rinunzia del ricorrente è stata provocata dal ritardo con cui egli ha proposto l'istanza di sospensione dell'esecuzione. Tenuto conto del fatto che, in conformità dell'articolo 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste, appare opportuno porre a carico del ricorrente le spese da lui sostenute nel procedimento sommario 62-65 R.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le parti nelle loro difese orali, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visti gli articoli 151 e 152 del trattato che istituisce la C.E.E.A., visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.A., visto lo statuto del personale della C.E.E.A., ed in particolare gli articoli 7, 27, 28, 29, 30, 90 e 91, visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE, respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1o È annullata la nomina del signor Eugenio Petrucco ad amministratore presso il servizio del personale dello stabilimento di Karlsruhe del Centro comune di ricerche. 2o La convenuta è condannata a versare al ricorrente la somma di 150000 franchi belgi a titolo di risarcimento dei danni. 3o La convenuta è condannata alle spese del giudizio, eccettuate quelle sostenute dal ricorrente nel procedimento sommario 62-65 R.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 15 dicembre 1966. Trabucchi Delvaux Lecourt Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 15 dicembre 1966. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione A. Trabucchi

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