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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13806 del 31/05/2018 (Rv. 648695 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - Patrocinio del difensore nel giudizio di cassazione - Liquidazione dei compensi - Competenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2018-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648695-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall'art. 3 della l. n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione: ne deriva che, nell'ipotesi di cassazione con decisione "sostitutiva" nel merito, la competenza per tale liquidazione è demandata a quello che sarebbe stato il giudice del rinvio in mancanza di detta decisione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 PENDENTE, Legge 24/02/2005 num. 25 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)