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Sez. L, Sentenza n. 11082 del 25/10/1995 (Rv. 494366 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione supplementare ex art. 4 legge n. 1338 del 1962 - Computo - Sistema ex art. 19 d.P.R. n. 488 del 1968 - Successiva disciplina ex art. 7 legge n. 155 del 1981 - Conseguenze - Rivalutazione ex art. 3, comma undicesimo, legge n. 297 del 1982 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494366-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

La pensione supplementare di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, della quale l'art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (modificativo dell'art. 12 della citata legge n. 1338 del 1962) ha previsto (mantenendone fermo l'originario carattere contributivo) un sistema di computo nuovo e rivalutativo dei contributi versati, sistema poi superato dall'art. 7, comma secondo, della legge 23 aprile 1981 n. 155 (che ha esteso alle pensioni supplementari il metodo retributivo già adottato - con il citato d.P.R. del 1988 - per le pensioni ordinarie, con la conseguente possibilità di utilizzazione della tabella "C" annessa allo stesso decreto, poi sostituita dalla tabella "E" di cui all'art. 1, ultimo comma, del D.L. 29 luglio 1981 n. 402, convertito con legge n. 537 del 1981), è suscettibile (nell'importo risultante dai criteri di computo anzidetti) della rivalutazione di cui all'art. 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 19, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 CORTE COST., Legge 26/06/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)