Sez. 3 - , Ordinanza n. 13735 del 02/05/2022 (Rv. 664640 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Cessione dei crediti ai sensi della l. n. 130 del 1999 ("cartolarizzazione") - Formazione di un patrimonio separato e destinato - Eccezioni del debitore ceduto - Opponibilità al cessionario - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto intrattenuto con il cedente).
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Legge 30/04/1999 num. 130 art. 3 com. 2, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 4 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)