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Sez. U, Sentenza n. 5048 del 11/03/2004 (Rv. 571035 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Organo giurisdizionale - Incostituzionalità - Dichiarazione - Conseguenze - Sulle fasi processuali già svoltesi - Fattispecie relativa all'avvenuta dichiarazione di incostituzionalità della composizione della Giunta speciale per le espropriazioni (sent. n. 393 del 2002).
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571035-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

Le sentenze della Corte Costituzionale dichiarative della incostituzionalità di un organo giurisdizionale non comportano l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo e del provvedimento che l'abbia concluso, ove intervengano dopo l'esaurimento di essa, salvo che la relativa questione di legittimità costituzionale sia stata sollevata prima della conclusione di detta fase ovvero sia dedotto come motivo impugnatorio della sentenza per il profilo di difetto di giurisdizione del giudice, ai sensi dell'art. 161, co. 1, in relazione all'art. 158 cod. proc. civ. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza pronunciata dalla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli, in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 17 del D. lgt. n. 219 del 1919, nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale l'Ingegnere capo dell'U.T.E. - e a cui ha fatto seguito l'intervento correttivo del legislatore, con l'art. 1 della legge n. 1 del 2003, di conversione del D.L. n. 251 del 2002 -, atteso che la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità costituzionale delle norme che regolavano la composizione della Giunta speciale, censura equiparata dalla Suprema Corte a quella di illegittima costituzione del Giudice, comportante un difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 11/11/2002 num. 251, Legge 10/01/2003 num. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)