Sez. 1, Sentenza n. 46265 del 23/10/2007 Cc. (dep. 12/12/2007) Rv. 238768 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Misure alternative alla detenzione - Obbligo di corredare la domanda con la dichiarazione o elezione di domicilio - Dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel processo di cognizione - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE
In forza del disposto dell'art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen., la richiesta di misure alternative alla detenzione è inammissibile quando, contestualmente alla domanda, non sia effettuata la indicazione o elezione di domicilio. È pertanto irrilevante, ai fini dell'osservanza della norma citata, la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)