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Sez. 2, Sentenza n. 15101 del 22/11/2000 (Rv. 542046 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA | Provvedimento di attuazione della norma comunitaria - Emanazione - Omissione - Conseguenze - Rapporti interprivatistici - Efficacia immediata della direttiva - Esclusione - Efficacia nei confronti dello Stato - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542046-01

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA

Le disposizioni di una direttiva comunitaria - atto che, a norma dell'art. 189 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, vincola gli stati membri in ordine al risultato da raggiungere, lasciando agli organi nazionali la competenza sulle forme e i mezzi per conseguirlo - sono prive di efficacia normativa nei rapporti tra privati (cioè di effetti cosiddetti "orizzontali") qualora manchi lo strumento di attuazione dello Stato, potendo, in tal caso, essere invocate solo nei confronti dello Stato stesso (efficacia cosiddetto "verticale").

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)