diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2275 del 27/02/1995 (Rv. 490768 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA | Strumento di attuazione dello Stato - Mancanza - Direttiva - Efficacia normativa nei rapporti tra privati - Esclusione - Efficacia nei confronti dello Stato - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490768-01

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA

Le disposizioni di una direttiva comunitaria -atto che, a norma dell'art. 189 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, vincola gli stati membri in ordine al risultato da raggiungere, lasciando agli organi nazionali la competenza sulle forme e i mezzi per conseguirlo.-, sono prive di efficacia normativa nei rapporti tra privati (cioè di effetti c.d. orizzontali), qualora manchi lo strumento di attuazione dello Stato, potendo in tal caso essere invocate solo nei confronti dello Stato stesso (efficacia c.d. verticale), così come precisato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. (Nella specie, sulla base del suindicato principio, la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito, con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del D.Lg. 15 gennaio 1992 n. 50, aveva ritenuto la piena ed immediata applicabilità degli artt. 4 e 5 della direttiva del Consiglio della comunità europea n. 85/577 del 20 dicembre 1985, relativi alla obbligatorietà della c.d. clausola di ripensamento nei contratti stipulati fuori dei locali commerciali del venditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1470, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 189, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE min. CEE 20/12/1985 num. 577 art. 4, Direttive del Consiglio CEE min. CEE 20/12/1985 num. 577 art. 5, Decreto Legisl. 15/01/1992 num. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)