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Sez. 4, Sentenza n. 22214 del 12/04/2019 Ud. (dep. 22/05/2019) Rv. 276685 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - COOPERAZIONE NEI DELITTI COLPOSI | Responsabilità ex art. 113 cod. pen. - Presupposti di operatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276685-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - COOPERAZIONE NEI DELITTI COLPOSI

Sussiste la cooperazione nel delitto colposo quando il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli. (Fattispecie di cooperazione colposa nel reato omissivo improprio di disastro colposo e omicidio colposo plurimo contestati ad un sindaco con riferimento all'esondazione del Rio Farrigiano avvenuta a Genova nel 2011, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva condannato non solo il sindaco, in ragione della posizione di garanzia rivestita quale autorità locale di protezione civile e presidente del comitato comunale di protezione civile, ma altresì, a titolo di cooperazione nel delitto colposo, i componenti di detto comitato che avevano gestito l'emergenza nella reciproca consapevolezza dei rispettivi compiti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)