Sez. 4, Sentenza n. 21697 del 03/03/2026 Ud. (dep. 12/06/2026) Rv. 290108-03
REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Posizione di garanzia sussistente a carico del garante di diritto in ragione di investitura formale - Posizione di garanzia insorgente in capo al garante di fatto per effetto del concreto esercizio di funzioni tipiche - Coesistenza - Possibilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
In tema di responsabilità per colpa, la posizione di garanzia sussistente a carico del garante di diritto in ragione di investitura formale può coesistere con quella che insorge in capo al garante di fatto, in conseguenza del concreto esercizio di funzioni tipiche, implicanti la presa in carico del bene protetto e la conseguente assunzione della gestione del rischio. (Fattispecie relativa a delitto di crollo colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la sussistenza di una posizione di garanzia a carico del direttore di fatto dei lavori, che aveva assunto tale ruolo mediante un comportamento concludente, accanto a quella del formale incaricato della direzione degli stessi).
Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)