Sez. 1, Sentenza n. 3283 del 07/04/1994 (Rv. 486066 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Art. 19 legge n. 865 del 1971 - Dichiarazione di parziale illegittimità - Decreto d'espropriazione - Pronuncia - Successiva opposizione alla indennità provvisoria - Proposizione alla competente Corte di Appello - Ammissibilità - Fattispecie.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 1990, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 19 legge n. 865 del 1971, dopo la pronuncia del decreto d'espropriazione, al proprietario espropriato, ancorché non si sia provveduto alla determinazione della stima definitiva, è consentito di agire in giudizio avanti alla competente Corte di Appello, opponendosi alla indennità provvisoria, per l'accertamento del giusto indennizzo spettantegli. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile la opposizione alla stima "provvisoria" proposta dal proprietario dopo l'emissione del decreto d'imposizione di servitù perpetua di oleodotto sul fondo senza che si fosse poi proceduto alla redazione della stima definitiva).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)