Sez. 1, Sentenza n. 2993 del 28/03/1994 (Rv. 485951 - 01)
Friuli Venezia Giulia - In genere e regime transitorio | Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione dell'alloggio - Diritto dei figli dell'assegnatario defunto - Condizioni.
Friuli Venezia Giulia - In genere e regime transitorio
In tema di edilizia residenziale pubblica, in base al combinato disposto dell'art. 58 legge Regione Friuli n. 75 del 1982 e dell'art. 5 del regolamento emanato con delibera del 18 luglio 1983, n. 468, dal Consorzio tra gli I.A.C.P. di detta regione, i figli dell'assegnatario defunto - purché con lui conviventi all'atto del decesso ed in possesso degli altri requisiti previsti dalle norme sull'edilizia convenzionata - hanno diritto a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio o in quanto inseriti nello stato di famiglia del genitore (normalmente perché ancora minori o a suo carico), ovvero, se maggiorenni e non a carico, in quanto "ospiti definitivi" in base alla richiamata normativa (che li abilita a convivere con i genitori, nell'alloggio a questi assegnato, senza autorizzazione dell'I.A.C.P. e senza vincoli di tempo).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/09/1982 num. 75 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)