Sez. 6, Sentenza n. 28013 del 21/03/2019 Cc. (dep. 26/06/2019) Rv. 276225 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Patteggiamento - Condanna alle spese in favore della parte civile - Impugnabilità con ricorso in cassazione – Ammissibilità - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dal novellato art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2015 num. 115 art. 83, Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2014 num. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)