Sez. 5, Sentenza n. 50066 del 12/10/2016 Cc. (dep. 24/11/2016) Rv. 268627 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile - Omissione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Non è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, poichè a tale omissione può porsi rimedio mediante la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen.. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la condanna alla spese della parte civile ha natura di statuizione accessoria a contenuto predeterminato, in quanto la liquidazione si risolve in una mera operazione tecnico-esecutiva, ancorata a precisi presupposti e parametri oggettivi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)