Sez. 1, Sentenza n. 5394 del 17/03/2004 (Rv. 571249 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Espulsione dello straniero per mancata richiesta nei termini del permesso di soggiorno - Fatto costitutivo e fatto impeditivo - Onere della prova - Onere per l'interessato - Mancata dimostrazione del fatto impeditivo - Conseguenze - Mancato esercizio di poteri d'ufficio da parte del giudice - Legittimità - Sussistenza.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione dello straniero, il fatto costitutivo del relativo decreto è l'essere lo straniero privo del permesso di soggiorno, mentre è onere dell'interessato che voglia dimostrare il fatto impeditivo di aver fatto richiesta tempestiva del permesso stesso (o di non averla potuta effettuare per ragioni di forza maggiore), allegare od esibire la relativa documentazione, quale, ad esempio, il proprio passaporto con il timbro d'ingresso e la ricevuta del Questore comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Ne consegue che, in mancanza di idonea documentazione, correttamente il giudice di merito può qualificare la presentazione dell'istanza come "asserita" ma non provata, ritenendo di non esercitare i propri poteri di indagine d'ufficio e, in particolare, il potere di assumere informazioni ai sensi dell'art. 738, terzo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)