Sez. 3 - , Sentenza n. 31317 del 05/06/2019 Ud. (dep. 17/07/2019) Rv. 276595 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Imputazione di frode in commercio - Condanna per il reato di detenzione per il commercio o somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione - Violazione del principio di correlazione - Esclusione.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Non viola il principio di correlazione con l'imputazione la condanna per il reato di detenzione per il commercio di alimenti in cattivo stato di conservazione ex art. 5, comma primo, lett. b), legge 30 aprile 1962, n. 283, a fronte della contestazione della detenzione per la vendita di prodotti alimentari scaduti o privi di etichettatura e, comunque, dei necessari requisiti igienico-sanitari, qualificata come frode in commercio, nel caso in cui non sia stata accertata l'idoneità ad indurre in errore la clientela, non determinandosi, in tale ipotesi, l'immutazione del fatto storico inizialmente descritto nel capo di imputazione, che resta identificabile in quello ritenuto in sentenza, ma solo della sua qualificazione giuridica, stante il rapporto di continenza tra la condotta contestata e quella ritenuta.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 com. 1 lett. B CORTE COST., Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)