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Sez. L, Sentenza n. 3880 del 06/06/1983 (Rv. 428808 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - QUALIFICA DI RICEVITORE DI PRIMA CATEGORIA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - ATTRIBUZIONE - AUTONOMIA E CARATTERE PRINCIPALE DELLE RELATIVE FUNZIONI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428808-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - QUALIFICA DI RICEVITORE DI PRIMA CATEGORIA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - ATTRIBUZIONE - AUTONOMIA E CARATTERE PRINCIPALE DELLE RELATIVE FUNZIONI - NECESSITÀ.*

Ai fini dell'individuazione della qualifica di ricevitore di prima categoria, che l'art. 6 del C.C.n.L. 21 aprile 1940 per i dipendenti degli appaltatori delle imposte di consumo definisce "impiegato addetto a servizi amministrativi di cassa e di riscossione" occorre che l'attività amministrativa di cassa e riscossione, intesa come specifica attività di computabilizzazione e di imputazione dei vari titoli delle somme riscosse, abbia carattere preminente ed essenziale rispetto all'attività di sorveglianza, accertamento, liquidazione e riscossione, propria di tutti gli agenti (art. 313 R.d. 30 aprile 1936 n. 1138). Di conseguenza, ai fini dell'attribuzione della qualifica suddetta, è necessario accertare che le funzioni amministrative e di cassa siano esercitate in via autonoma rispetto a quelle tipiche e sussidiarie dell'agente e non costituiscano un complemento accessorio, occasionale e transitorio di queste ultime. (V 1984/79, mass n 398387; (Conf 1365/81, mass n 411992).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 313, Contr. Coll. 21/04/1940 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)