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Sez. U - , Sentenza n. 758 del 12/01/2022 (Rv. 663582 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Procedimento innanzi al giudice di pace - Costituzione della parte che provvede per prima - Presentazione di nota di iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663582-02

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO

Nel procedimento innanzi al giudice di pace, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga diversamente, la costituzione della parte che vi provveda per prima non richiede la presentazione di un'apposita nota di iscrizione della causa a ruolo, essendo compito del cancelliere, integrate le condizioni previste dall'art. 319 c.p.c., provvedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi degli artt. 36 e 56 disp. att. c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 36, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 56, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)