Sez. L, Sentenza n. 39 del 03/01/2001 (Rv. 542922 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Disciplina anteriore alla legge n. 108 del 1990 - Qualità di imprenditore del datore di lavoro - Necessità ai fini della tutela reale del posto di lavoro - Conseguenze - Rapporti di lavoro con associazioni di categoria tra imprenditori - Decorrenza della prescrizione per i crediti retributivi - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
L'art. 18 della legge n. 300 del 1970, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 108 del 1990, si applicava alle sole "imprese" industriali, commerciali o agricole, e conseguentemente, quando datore di lavoro era un'associazione di imprenditori, non perseguente fini di lucro ma solo di organizzazione e tutela degli interessi dei singoli associati, sia che si trattasse di interessi sindacali, che di altro genere - come interessi economici o di consulenza legale o tributaria -, i rapporti di lavoro non fruivano di quella disciplina di garanzia della stabilità del rapporto di lavoro la cui mancanza, a norma della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, osta al decorso della prescrizione relativamente ai crediti retributivi del lavoratore, prima della cessazione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)