Sez. L, Sentenza n. 815 del 06/02/1990 (Rv. 465164 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA TRA IMPRENDITORI - QUALITÀ DI IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA TRA IMPRENDITORI - QUALITÀ DI IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*
Non possono considerarsi imprenditori - e conseguentemente deve escludersi l'applicabilità della speciale disciplina della stabilità reale del rapporto di lavoro, quale introdotta dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori - quei datori di lavoro, fra i quali rientrano le associazioni di categoria degli imprenditori, che non perseguono fini di lucro, ma solo di organizzazione e tutela degli interessi dei singoli associati, sia che si tratti di interessi sindacali, che di altro genere (quali interessi economici, di consulenza legale o fiscale). (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva accertato la natura imprenditoriale, al fine suddetto, di un'associazione di albergatori, ritenendo tra l'altro che l'attività informativa e di avviamento dei turisti ai vari alberghi associati potesse qualificarsi come rapporto di Agenzia). (V 3497/88, mass n 458846; (V 3034/85, mass n 440744; (V 2721/84, mass n 434766).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)