Sez. 3, Sentenza n. 6044 del 03/12/1985 (Rv. 443181 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE SFERE DI CUSTODIA E VIGILANZA - COESISTENZA - COMPATIBILITÀ.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE SFERE DI CUSTODIA E VIGILANZA - COESISTENZA - COMPATIBILITÀ.*
La responsabilità del proprietario di un edificio stabilita dallo art. 2053 cod. civ. per ogni disgregazione delle strutture e degli elementi accessori stabilmente incorporati in esso, non viene meno nel caso in cui l'edificio stesso sia concesso in locazione, in quanto la temporanea sottrazione dell'immobile alla disponibilità del proprietario non lo dispensa dal vigilare - mediante periodiche visite anche a mezzo di incaricati - affinché l'efficienza del fabbricato e degli elementi accessori non subisca modificazioni che ne compromettano saldezza e resistenza - essendo, peraltro, siffatto dovere di controllo compatibile con il potere-dovere di custodia e vigilanza, in ordine a possibili deterioramenti dell'immobile, che incombe al conduttore - il quale, ai sensi dell'art. 1577 cod. civ., deve avvertire il proprietario delle riparazioni di cui la cosa abbisogna - le relative responsabilità possono concorrere in rapporto ad un evento dannoso verificatosi per il mancato Esercizio di quei poteri nell'ambito delle rispettive sfere. (V 3063/84, mass n 435109; (V 5868/84, mass n 437541).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)