Sez. 3, Sentenza n. 5868 del 17/11/1984 (Rv. 437541 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - PROVA LIBERATORIA - ROVINA - NOZIONE - MANCATO AVVISO DA PARTE DEL CONDUTTORE AL PROPRIETARIO - LOCATORE DELL'ESISTENZA DI DANNI - LIBERAZIONE DEL LOCATORE DALLA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI DANNEGGIATI - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - PROVA LIBERATORIA - ROVINA - NOZIONE - MANCATO AVVISO DA PARTE DEL CONDUTTORE AL PROPRIETARIO - LOCATORE DELL'ESISTENZA DI DANNI - LIBERAZIONE DEL LOCATORE DALLA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI DANNEGGIATI - ESCLUSIONE.*
La responsabilità per rovina di edificio, che a norma dell'art. 2053 cod. civ. grava sul proprietario, comprende ogni disgregazione, sia pure limitata, dell'edificio stesso ovvero di elementi accessori in esso stabilmente incorporati, compresa la rottura dei tubi dell'impianto idrico. Nè, agli effetti dell'esclusione di tale responsabilità, assume rilievo il mancato avviso al proprietario-locatore da parte del conduttore dell'immobile, esplicando siffatta omissione i suoi effetti nell'ambito dei rapporti interni fra le parti del contratto di locazione e non potendo essere opposta dal proprietario ai terzi, i quali abbiano subito danni a causa dell'omessa manutenzione e riparazione dell'immobile locato. (V 693/81, mass n 411160; (V 4384/79, mass n 400916 + 400915).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)