Sez. 3, Sentenza n. 6791 del 08/08/1987 (Rv. 454993 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - EDIFICIO DATO IN LOCAZIONE - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ A CARICO DEL PROPRIETARIO - PERSISTENZA.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - EDIFICIO DATO IN LOCAZIONE - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ A CARICO DEL PROPRIETARIO - PERSISTENZA.*
Il proprietario-locatore conserva il più ampio Obbligo di vigilanza sull'immobile locato in quanto la detenzione del conduttore non lo esime dal dovere di controllare - eventualmente mediante visite periodiche - l'efficienza del fabbricato e provvedere ad eliminare quelle situazioni che ne possano compromettere le strutture. Ne consegue che permane a carico del proprietario la presunzione di responsabilità, ex art. 2053 cod. civ., per i danni cagionati dalla rovina dell'edificio (o di parte di esso), superabile soltanto se ricorrono gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, ovvero del fatto del terzo, a nulla rilevando l'accertamento della concreta possibilità che il proprietario abbia di interessarsi del proprio immobile, trattandosi di presunzione di responsabilità ricollegata alla mera qualità di proprietario del bene. (V 6044/85, mass n 443181; (V 5868/84, mass n 437541; (V 4384/79, mass n 400914).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)